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Disposizioni in materia di rimborsi

Rimborsabilità del titolo di viaggio.

 I titoli di viaggio sono rimborsabili:

 - in caso di mancata effettuazione del viaggio a causa della soppressione del treno per fatto imputabile alla società EAV Srl o per ordine dell’Autorità Pubblica;

 - qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo della destinazione finale sarà superiore a 60 minuti. In tal caso il passeggero può chiedere il rimborso integrale del titolo di viaggio o in alternativa può scegliere di proseguire il viaggio su un servizio diverso o con un itinerario alternativo, entro il medesimo giorno o in altra data.

Se il passeggero opta per la prosecuzione del viaggio può richiedere l’indennità di cui al paragrafo seguente.

I titoli di viaggio inutilizzabili per cause riconducibili al cliente non sono rimborsabili.

Indennità in caso di ritardo.

L’indennizzo è dovuto in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto al passeggero che non abbia già richiesto il rimborso del titolo di viaggio.

Il passeggero non ha diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto o se il ritardo nell’ora di arrivo prevista, proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo, rimane inferiore a 60 minuti.

I passeggeri titolari di un titolo di viaggio o di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizio durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo di seguito indicate.

Il risarcimento del prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati.

La soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti è fissata in 4€.

Indennità da ritardo per passeggero in possesso di BIGLIETTO: I risarcimenti in caso di ritardo sono fissati come segue:

 ▪ il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;

 ▪ il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

Indennità da ritardo per passeggero in possesso di ABBONAMENTO: Ai titolari di abbonamento mensile o annuale è riconosciuto un indennizzo per ciascun mese in cui, per la tratta indicata sul titolo di viaggio, un numero di treni pari o superiore al 10% di quelli programmati subisca un ritardo superiore a 15 minuti o venga soppresso; detto indennizzo è pari al 10% dell’abbonamento mensile e a 1/12 del 10% dell’abbonamento annuale.

Modalità di richiesta.

Il rimborso/indennizzo può essere chiesto, entro 90 giorni dall’evento, utilizzando il modulo reclami:

 a) sul sito web aziendale www.eavsrl.it, al link RECLAMO, che garantisce il rilascio di apposita ricevuta;

 b) presso qualsiasi biglietteria in un impianto presenziato o presso gli Infobox di Napoli Garibaldi, Napoli Montesanto e Porta Nolana, con rilascio di apposita ricevuta.

In alternativa la richiesta potrà essere inviata all’indirizzo mail enteautonomovolturno@legalmail.it o indirizzata a EAV, Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 – 80142.

La richiesta di rimborso/indennizzo può essere presentata da:

 · il possessore del biglietto non nominativo;

 · l’intestatario del biglietto;

 · i delegati dagli aventi diritto.

Alla richiesta in qualunque modo avanzata dovranno essere allegati i titoli di viaggio in originale. Qualora la richiesta sia fatta on line o a mezzo PEC, i biglietti potranno essere anticipati in fotocopia o scansione.

Le richieste mancanti dei documenti di viaggio non saranno ritenute valide e pertanto non saranno lavorate.

I titoli cartacei dovranno essere stati debitamente compilati e validati in data precedente al verificarsi dell’evento che ha dato luogo alla richiesta.

Il rimborso/indennizzo può essere erogato:

 - a mezzo contanti – presso le biglietterie aziendali presenziate

 - a mezzo bonifico bancario.

Nella richiesta andranno indicate la modalità prescelta e gli eventuali i riferimenti bancari.

L’EAV invierà comunicazione dell'esito del rimborso/indennizzo al passeggero entro il 30° giorno dalla ricezione della richiesta, procedendo all’eventuale pagamento con la modalità indicata dal viaggiatore tra quelle disponibili.

Nel caso in cui il viaggiatore non abbia indicato nel reclamo le modalità prescelte per il rimborso, EAV provvederà ad inviare una mail con la relativa richiesta. Trascorsi 30 gg senza riscontro da parte del reclamante, la pratica sarà archiviata.

Qualora la richiesta non venga accolta, il passeggero potrà inoltrare un reclamo di seconda istanza all’Autorità dei Trasporti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esito del rimborso/indennizzo (per i reclami inerenti il servizio ferroviario) oppure entro 90 giorni (per i reclami inerenti il servizio automobilistico), mediante i moduli scaricabili ai seguenti link:

https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2021/05/ReclamoFerrovia_CE1371_26mag21.pdf

https://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2021/05/ReclamoAutobus_UE181_26mag2021.pdf

oppure utilizzando il Sistema Telematico di acquisizione reclami (SiTe) all’indirizzo

https://www.autorita-trasporti.it/site/

 

         Come contestare una multa

 

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