Diritti dei passeggeri

Diritti dei passeggeri derivanti dai Regolamenti CE 1371/2007 e UE 181/2011

Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (recepito nel nostro ordinamento col D.lgs.70/2014) relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, definisce i diritti degli utenti dei servizi ferroviari e gli obblighi delle imprese del settore.

Il Regolamento (UE) n. 181/2011 (recepito nel nostro ordinamento col D.lgs. 169/2014), relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri trasportati con autobus, disciplina i diritti dei passeggeri trasportati con autobus. Di seguito è possibile consultare le sintesi ufficiali degli stessi:

Reclami di seconda istanza

Ai sensi dei regolamenti CE 1371/2007 e UE 181/2011, relativi ai Diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario e automobilistico, per eventuali violazioni degli stessi è possibile inoltrare in seconda istanza, cioè solo dopo che si è inviato un reclamo alla azienda che gestisce i trasporti e siano trascorsi inutilmente i termini previsti per la risposta, collegandosi al seguente link