Sanzioni previste per i viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio
Le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori privi di biglietto sono regolate dalla Legge Regionale n° 03 del 28/03/2022 che prevede:
a) Per i trasporti Urbani:
- il pagamento della tariffa ordinaria di corsa semplice;
- la sanzione amministrativa pari a 100 volte l'importo del titolo di viaggio di corsa semplice, oltre spese di notificazione.
b) Per i trasporti Extraurbani:
- il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare;
- la sanzione amministrativa pari a centoventi volte la tariffa ordinaria extraurbana di corsa semplice di valore più basso, prevista dal sistema tariffario regionale, oltre la spesa di notificazione.
Pagamento in forma ridotta (oblazione) e presentazione abbonamento
La stessa legge consente il pagamento in forma ridotta di un importo pari al 50% della sanzione oltre alla tariffa di corsa semplice e alle spese di procedimento, se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dall'accertamento dell'infrazione (o dalla notifica al tutore, nel caso di minori).
Se pagata entro 5 giorni dall'accertamento dell'infrazione (o dalla notifica al tutore, nel caso di minori), l'oblazione viene calcolata in misura del 30% della sanzione oltre alle spese di procedimento.
Le stesse sanzioni si applicano anche ai viaggiatori titolari di abbonamento mensile o annuale che non siano in grado dimostrarlo ai controllori. Tuttavia, la legge prevede la trasformazione della multa originaria in una sanzione di soli € 6,oo per chi è in grado di esibire entro 5 giorni dall'infrazione l'abbonamento personale, convalidato prima dell'infrazione.
In tal caso, l'abbonamento può essere esibito recandosi personalmente, muniti di documento di identificazione, presso gli uffici Ufficio Controllo Bigliettazione a bordo e Sanzioni, dal lunedì al venerdì dalle 09: 00 alle 15: 00 siti in:
- a) Piazzetta Cumana, 100;
Dove si paga la sanzione
La sanzione comminata dal Verificatore al Cliente sprovvisto di titolo, va pagata:
Per il servizio ferroviario:
- direttamente all’Agente verificatore che ne rilascerà ricevuta;
- presso le biglietterie presenziate delle linee Vesuviane e Flegree;
- dalle ore 9.00 alle ore 15.00 presso gli uffici EAV siti in Napoli:
- - Piazzetta Cumana n. 100:
- tramite bollettino postale sul cc postale n. 33173048 intestato a: Ente Autonomo Volturno S.r.l., C.so Garibaldi, 387 – Napoli, indicando nella causale la serie ed il numero del verbale;
- tramite bonifico bancario sulle coordinate seguenti:
Codice IBAN:
IT05 A076 0103 4000 0003 3173 048
- tramite il sistema di pagamento PagoPA, mediante il quale è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni verso l’Ente in forma digitale – indicando come Ente beneficiario Ente Autonomo Volturno S.r.l. e riportando nome, cognome, importo, serie e numero del verbale – in una delle seguenti modalità:
- - cliccando sulla sezione indicata dal logo PagoPA, sulla home page del sito web;
- - collegandosi al link https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html.
Per il servizio automobilistico:
- direttamente all’Agente verificatore che ne rilascerà ricevuta;
- presso le biglietterie presenziate delle linee Vesuviane e Flegree;
- dalle ore 9.00 alle ore 15.00 presso gli uffici EAV in:
- - Napoli, Piazzetta Cumana n. 100;
- - Ischia (NA), Via Mazzella.
- tramite bollettino postale sul cc postale n. 6766127 intestato a Ente Autonomo Volturno S.r.l., C.so Garibaldi, 387 – Napoli, indicando nella causale la serie ed il numero del verbale;
- tramite bonifico bancario sulle coordinate seguenti:
CODICE IBAN
IT80 R076 0103 4000 0000 6766 127
- tramite il sistema di pagamento PagoPA, mediante il quale è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni verso l’Ente in forma digitale – indicando come Ente beneficiario Ente Autonomo Volturno S.r.l. e riportando nome, cognome, importo, serie e numero del verbale – in una delle seguenti modalità:
- - cliccando sulla sezione indicata dal logo PagoPA, sulla home page del sito web;
- - collegandosi al link https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html
Come contestare una sanzione
È possibile contestare una sanzione amministrativa relativa ai titoli di viaggio secondo la procedura consultabile al link https://www.eavsrl.it/web/come-contestare-una-multa, di cui si riportano le modalità:
- sul sito eavsrl.it utilizzando l’apposito modulo – invia un reclamo;
- a mezzo PEC, inviando contestazione a sanzioni@pec.eavsrl.it oppure a mezzo email a sanzioni@eavsrl.it.
- personalmente presso l’Ufficio Controllo Bigliettazione a bordo e Sanzioni, in Piazzetta Cumana, 100 – 80125 Napoli (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 15:30);
- a mezzo posta ordinaria, inviando ad EAV S.r.l. – Ufficio Controllo Bigliettazione a bordo e Sanzioni, Piazzetta Cumana, 100 – 80125 Napoli.
Nella contestazione presentata, in una qualsiasi delle modalità di cui sopra, è INDISPENSABILE indicare nel dettaglio: serie e numero del verbale, data, ora, linea, stazione e direzione di marcia, nonché i motivi dettagliati della contestazione, allegando (ovvero presentando materialmente nella modalità di cui al punto 2) la documentazione a supporto dell’istanza (scansione del verbale/titolo di viaggio/documento di identità).
ORDINANZA – INGIUNZIONE
In caso di esito sfavorevole dell' istanza presentata dall'interessato o, se questi non si avvale della possibilità di pagamento in forma ridotta, trascorsi i 60 giorni dall'infrazione (o dalla notifica al tutore, nel caso di minori), l' E.A.V. s.r.l. emette ordinanza - ingiunzione di pagamento per una somma pari alla sanzione intera maggiorata del costo del titolo di corsa semplice dovuto, oltre le spese di procedimento e le spese di notifica.
OPPOSIZIONE AVVERSO L’ ORDINANZA - INGIUNZIONE
Contro l'ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'Art. 22 e ss. della Legge n. 689 del 24.11.1981, è ammessa opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notifica. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero. La data di notifica è quella del timbro postale come disposto dalla legge n. 890 del 20/11/1982 e s.m.i.
Informativa sulla protezione dei dati > “Leggi l’informativa sulla protezione dei dati personali in caso di rilascio verbale per irregolarità di viaggio”