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Importante decisione del Tribunale di Napoli sul tema “retribuzione ferie”

Il Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, Giud. Marco Ghionni Crivelli Visconti, ha rigettato la domanda avanzata da un lavoratore per vedersi riconosciuto il diritto a ottenere per ciascun giorno di ferie una retribuzione giornaliera comprensiva, della “indennità perequativa” e della indennità compensativa”, così come erogate in busta paga nei giorni di effettiva presenza anche con dichiarazione di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva, accogliendo integralmente le argomentazioni in diritto avanzate dal difensore di Eav, Avv. Marcello D’Aponte.

In particolare, il Tribunale ha osservato che le indennità “compensativa” e ”perequativa”, di cui il ricorrente aveva chiesto il pagamento anche nelle giornate di ferie, sono state previste e disciplinate dall’Accordo del 25 luglio 2012 che, nel disciplinare la nuova struttura della retribuzione variabile, ha disposto che “a partire dal mese di novembre 2012, ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell’ipotesi di accordo […] sarà corrisposto, per ogni giornata di effettiva prestazione lavorata, una indennità perequativa/compensativa i cui valori sono determinati facendo riferimento […]” e che quindi tali indennità siano state espressamente poste in correlazione con la presenza fisica ed effettiva del lavoratore in servizio, per ogni giornata di prestazione lavorata.

La percezione dell’indennità perequativa/compensativa, dunque, è ritenuta dal Giudicante legata esclusivamente al requisito oggettivo della effettiva presenza fisica e non già allo svolgimento di attività afferenti il contenuto della prestazione ordinaria.

La decisione del Tribunale, ha commentato il Presidente del CdA di Eav srl Umberto de Gregorio, appare importante non soltanto perché si tratta di una decisione che potrebbe avere effetto su un numero molto elevato di cause proposte, che potrebbero incidere sensibilmente sui conti aziendali, ma anche perché salvaguarda il principio di retribuire le ferie soltanto in caso di presenza effettiva dei lavoratori, evitando sprechi e voci di costo eccessive, assolutamente non dovute quando ad esse non corrisponda l’effettiva presenza in servizio del personale, nel pieno rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

EAV seguirà con attenzione l’evoluzione della giurisprudenza sul tema disponibile, come sempre, a trovare nella prassi soluzioni equilibrate. 

Data: 

Mercoledì, 20 Ottobre, 2021
 

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