Il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (recepito nel nostro ordinamento col D.lgs.70/2014) relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, definisce i diritti degli utenti dei servizi ferroviari e gli obblighi delle imprese del settore.
Il Regolamento (UE) n. 181/2011 (recepito nel nostro ordinamento col D.lgs. 169/2014), relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri trasportati con autobus, disciplina i diritti dei passeggeri trasportati con autobus. Di seguito è possibile consultare le sintesi ufficiali degli stessi:
- Sintesi diritti ex Regolamento UE 181/2011
- Sintesi diritti passeggeri ex Regolamento CE 1371/2007
Reclami di seconda istanza
Ai sensi dei regolamenti CE 1371/2007 e UE 181/2011, relativi ai Diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario e automobilistico, per eventuali violazioni degli stessi è possibile inoltrare in seconda istanza, cioè solo dopo che si è inviato un reclamo alla azienda che gestisce i trasporti e siano trascorsi inutilmente i termini previsti per la risposta, un reclamo all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, mediante moduli di reclamo, scaricabili ai seguenti link
Modulo Reclamo per servizi su ferro
Modulo Reclamo per i servizi su gomma
compilati e corredati dalla copia di un documento di identità, in corso di validità, del reclamante, da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, via “Posta Elettronica Certificata” (PEC) o da apposito sistema telematico per l'invio e la gestione dei reclami (SITe).
Autorità di Regolazione dei Trasporti
Via Nizza 230, 10126 Torino
Telefono: 011.0908500
E-mail: art@autorita-trasporti.it
PEC: pec@pec.autorita-trasporti.it
DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA DI RIMBORSO - LINEE SUBURBANE BENEVENTO-NAPOLI E PIEDIMONTE-NAPOLI -