Data di pubblicazione:
REGOLAMENTO CE N.1371/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO, RELATIVO AI DIRITTI ED AGLI OBBLIGHI DEI PASSEGGERI DEI SERVIZI FERROVIARI E DELIBERA ART N. 106/2018
Rimborsabilità del titolo di viaggio I titoli di viaggio sono rimborsabili:
in caso di mancata effettuazione del viaggio a causa della soppressione del treno per fatto imputabile alla società EAV srl o per ordine dell’Autorità Pubblica;
- qualora sia ragionevolmente prevedibile che il ritardo all’arrivo della destinazione finale sarà superiore a 60 minuti. In tal caso il passeggero può chiedere il rimborso integrale del titolo di viaggio o in alternativa può scegliere di proseguire il viaggio su un servizio diverso o con un itinerario alternativo, entro il medesimo giorno o in altra data. Se il passeggero opta per la prosecuzione del viaggio può richiedere l’indennità di cui al paragrafo seguente. I titoli di viaggio inutilizzabili per cause riconducibili al cliente non sono rimborsabili.
Indennità in caso di ritardo
L’indennizzo è dovuto in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul biglietto al passeggero che non abbia già richiesto il rimborso del titolo di viaggio. Il passeggero non ha diritto a risarcimenti se è informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto o se il ritardo nell’ora di arrivo prevista, proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a itinerario alternativo, rimane inferiore a 60 minuti. I passeggeri titolari di un titolo di viaggio o di un abbonamento che siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizio durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di indennizzo di seguito indicate. Il risarcimento del prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati.
La soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti è fissata in 4€.
Indennità da ritardo per passeggero in possesso di BIGLIETTO:
I risarcimenti in caso di ritardo sono fissati come segue: ▪ il 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti; ▪ il 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.
Indennità da ritardo per passeggero in possesso di ABBONAMENTO:
Ai titolari di abbonamento mensile o annuale è riconosciuto un indennizzo per ciascun mese in cui, per la tratta indicata sul titolo di viaggio, un numero di treni pari o superiore al 10% di quelli programmati subisca un ritardo superiore a 15 minuti o venga soppresso; detto indennizzo è pari al 10% dell’abbonamento mensile e a 1/12 del 10% dell’abbonamento annuale.
Relativamente ai rimborsi ai titolari di biglietti/abbonamenti integrati la tematica è oggetto di approfondimento in sede consortile per le problematiche connesse.
Modalità di richiesta
Il rimborso/indennizzo può essere chiesto, entro 10 giorni dall’evento, utilizzando il modulo reclami: a) sul sito web aziendale www.eavsrl.it, al link http://urp.eavsrl.it/web/public/urp/front/richiesta/id/reclamo?changeLang=it che garantisce il rilascio di apposita ricevuta;
b) presso qualsiasi biglietteria in un impianto presenziato o presso gli Infopoint di Napoli Garibaldi, Napoli Montesanto e Porta Nolana, con rilascio di apposita ricevuta.
In alternativa la richiesta potrà essere inviata all’indirizzo mail enteautonomovolturno@legalmail.it o indirizzata a EAV, Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 – 80142.
La richiesta di rimborso/indennità può essere presentata da:
· il possessore del biglietto non nominativo;
· l’intestatario del biglietto;
· i delegati dagli aventi diritto.
Alla richiesta in qualunque modo avanzata dovranno essere allegati i titoli di viaggio in originale. Qualora la richiesta si fatta on line o a mezzo PEC, i biglietti potranno essere anticipati in fotocopia o scansione. I titoli cartacei dovranno essere stati debitamente compilati e validati in data precedente al verificarsi dell’evento che ha dato luogo alla richiesta.
Il rimborso/indennizzo può essere erogato:
a mezzo contanti
presso le biglietterie aziendali presenziate
a mezzo bonifico bancario
Nella richiesta andrà indicata la modalità prescelta ed indicati i dati necessari.
L’E.A.V. invierà comunicazione dell'esito del rimborso/indennizzo al passeggero entro il 30° giorno dalla ricezione della richiesta, procedendo all’eventuale pagamento con la modalità indicata dal viaggiatore tra quelle disponibili.