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EAV – LICENZIATO UN FURBETTO DEL CARTELLINO, RISCHIANO IL LICENZIAMENTO ANCHE I COLLEGHI CHE HANNO TESTIMONIATO IL FALSO

EAV – LICENZIATO UN FURBETTO DEL CARTELLINO, RISCHIANO IL LICENZIAMENTO ANCHE I COLLEGHI CHE HANNO TESTIMONIATO IL FALSO

(Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro, sent. n. 4936 del 14 ottobre 2021).

 

La Corte di Appello di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, modificando l’orientamento del Tribunale di Torre Annunziata sulla stessa vicenda, ha dichiarato la legittimità del licenziamento di un dipendente Eav che, già in servizio presso il Deposito di Torre Annunziata, era stato licenziato per giusta causa dall’Azienda di trasporto regionale dopo aver accertato “attraverso un’attività investigativa del tutto legittima” che “durante tre turni di servizio il lavoratore aveva timbrato il cartellino in entrata e in uscita ma in realtà non aveva lavorato essendo stato sorpreso fuori dai locali aziendali a svolgere sue attività personali” in tal modo contravvenendo “gravemente agli obblighi di correttezza, lealtà e diligenza”, come accertato dall’Azienda attraverso il ricorso ad investigatori privati con lo scopo di sanzionare il comportamento truffaldino del lavoratore.

La Corte di Appello, con una importante decisione, non soltanto ha addirittura ritenuto che i testimoni che il lavoratore aveva fatto ascoltare in udienza a proprio discarico fossero responsabili di falsa testimonianza e che infatti, pur non ricordando nulla dei fatti di causa, fossero stati indotti a ricordare solo ciò che era vantaggioso per il lavoratore, loro diretto superiore, difeso dagli avvocati Pasquale Cesareo e Severino Nappi.

Vale la pena riportare alcune frasi della sentenza: “ Le due prove testimoniali del due colleghi di X non smentiscono le acquisizioni probatorie, anzi le confermano…..in definitiva prima della testimonianza sia l’avvocato che il sig. X avevano parlato con il teste e gli avevano indicato le circostanze di fatto su cui avrebbe deposto….ciò fa presumere che il teste non ricordasse nulla e che sia stato indotto a ricordare solo ciò che era vantaggioso per il suo diretto superiore…..il teste ha detto sicuramente il falso….la testimonianza è del tutto falsa..”

La Corte ha anche affermato che in tali condizioni “il rapporto fiduciario non poteva che essere leso in modo irrimediabile anche perché il lavoratore era un addetto all’esercizio con funzione di controllo di altri dipendenti ed aveva quindi un ruolo gerarchico rilevante”, nonché che “la sua mansione era di particolare delicatezza e importanza e quindi il vincolo fiduciario era più pregnante ed intenso”.

“Il licenziamento di un lavoratore fraudolento è sempre un atto doloroso ma doveroso per il rispetto del lavoro svolto diligentemente dalla stragrande maggioranza dei lavoratori dell’azienda e per la tutela della dignità dell’azienda stessa” -  dichiara il Presidente De Gregorio – “perché a fronte delle non semplici scelte quotidianamente effettuate dall’Azienda nell’ambito della gestione, la Corte di Appello ha evidenziato la correttezza dell’operato aziendale finalizzato a reprimere fenomeni di abuso e illecito di pochi dipendenti, che tuttavia rischiano con il loro comportamento di danneggiare l’intera Azienda e influenzare negativamente la funzionalità del servizio di trasporto pubblico locale”.

Il difensore dell’Ente Autonomo Volturno, Prof. Avv. Marcello D’Aponte, ha dichiarato che con questa sentenza “la Corte di Appello di Napoli, conformemente all’indirizzo più volte espresso dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e ripresa anche dalla Corte di Cassazione, ha espresso il principio della legittimità dei controlli effettuati dal datore di lavoro attraverso sistemi di videosorveglianza, quando vi sia il fondato sospetto della commissione di comportamenti fraudolenti idonei a creare enormi danni economici e d’immagine del datore di lavoro, sia nei confronti degli altri dipendenti, che dell’Azienda e dell’utenza”. Inoltre, ha affermato il prof. D’Aponte, la decisione della Corte di Appello di Napoli evidenzia come “comportamenti di siffatto contenuto tenuti da un numero ridotto di dipendenti infedeli”, piuttosto frequente nelle aziende partecipate del nostro territorio, “rivesta anche gli estremi di un grave illecito penale ai danni del proprio datore di lavoro oltre alla violazione dei doveri di diligenza e correttezza previsti dal contratto di lavoro e che come tale sia sanzionato con il licenziamento, affinché poche mele marce non possano danneggiare l’immagine di aziende nelle quali il management e la maggioranza dei lavoratori si impegnano quotidianamente con enormi sforzi per garantirne la funzionalità”.

 

Data: 

Mercoledì, 27 Ottobre, 2021
 

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