Sanzioni

Sanzioni amministrative E.A.V. s.r.l.
Sanzioni previste per i viaggiatori sprovvisti di titolo di viaggio

Le sanzioni amministrative a carico dei viaggiatori privi di biglietto sono regolate dalla Legge Regionale n° 03 del   28/03/2022 che prevede:

a) Per i trasporti Urbani:

  • il pagamento della tariffa ordinaria di corsa semplice;
  • la sanzione amministrativa pari a 100 volte l'importo del titolo di viaggio di corsa semplice, oltre spese di notificazione.

b) Per i trasporti Extraurbani:

  • il pagamento della tariffa ordinaria calcolata dal capolinea di partenza per il percorso già effettuato e che, dichiaratamente, il viaggiatore intende ancora effettuare;
  • la sanzione amministrativa pari a centoventi volte la tariffa ordinaria extraurbana di corsa semplice di valore più basso, prevista dal sistema tariffario regionale, oltre la spesa di notificazione.
Pagamento in forma ridotta (oblazione) e presentazione abbonamento

La stessa legge consente il pagamento in forma ridotta di un importo pari al 50% della sanzione oltre alla tariffa di corsa semplice e alle spese di procedimento, se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dall'accertamento dell'infrazione (o dalla notifica al tutore, nel caso di minori).
Se pagata entro 5 giorni dall'accertamento dell'infrazione (o dalla notifica al tutore, nel caso di minori), l'oblazione viene calcolata in misura del 30% della sanzione oltre alle spese di procedimento.

Le stesse sanzioni si applicano anche ai viaggiatori titolari di abbonamento mensile o annuale che non siano in grado dimostrarlo ai controllori. Tuttavia, la legge prevede la trasformazione della multa originaria in una sanzione di soli € 6,oo per chi è in grado di esibire entro 5 giorni dall'infrazione l'abbonamento personale, convalidato prima dell'infrazione.
In tal caso, l'abbonamento può essere esibito recandosi personalmente, muniti di documento di identificazione, presso gli uffici Ufficio Controllo Bigliettazione a bordo e Sanzioni, dal lunedì al venerdì dalle 09: 00 alle 15: 00 siti in:

  1. a) Piazzetta Cumana, 100;
Dove si paga la sanzione

La sanzione comminata dal Verificatore al Cliente sprovvisto di titolo, va pagata:

Per il servizio ferroviario:
  • direttamente all’Agente verificatore che ne rilascerà ricevuta;
  • presso le biglietterie presenziate delle linee Vesuviane e Flegree;
  • dalle ore 9.00 alle ore 15.00 presso gli uffici EAV siti in Napoli:
    • - Piazzetta Cumana n. 100:
  • tramite bollettino postale sul cc postale n. 33173048 intestato a: Ente Autonomo Volturno S.r.l., C.so Garibaldi, 387 – Napoli, indicando nella causale la serie ed il numero del verbale;

 

  • tramite bonifico bancario sulle coordinate seguenti:
Codice IBAN:
IT05 A076 0103 4000 0003 3173 048
  • tramite il sistema di pagamento PagoPA, mediante il quale è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni verso l’Ente in forma digitale – indicando come Ente beneficiario Ente Autonomo Volturno S.r.l. e riportando nome, cognome, importo, serie e numero del verbale – in una delle seguenti modalità:

 

Per il servizio automobilistico:
  • direttamente all’Agente verificatore che ne rilascerà ricevuta;
  • presso le biglietterie presenziate delle linee Vesuviane e Flegree;
  • dalle ore 9.00 alle ore 15.00 presso gli uffici EAV in:
    • - Napoli, Piazzetta Cumana n. 100;
    • - Ischia (NA), Via Mazzella.
  • tramite bollettino postale sul cc postale n. 6766127 intestato a Ente Autonomo Volturno S.r.l., C.so Garibaldi, 387 – Napoli, indicando nella causale la serie ed il numero del verbale;

 

  • tramite bonifico bancario sulle coordinate seguenti:
CODICE IBAN
IT80 R076 0103 4000 0000 6766 127
  • tramite il sistema di pagamento PagoPA, mediante il quale è possibile effettuare il pagamento delle sanzioni verso l’Ente in forma digitale – indicando come Ente beneficiario Ente Autonomo Volturno S.r.l. e riportando nome, cognome, importo, serie e numero del verbale – in una delle seguenti modalità:
Come contestare una sanzione

È possibile contestare una sanzione amministrativa relativa ai titoli di viaggio entro 30 giorni dalla violazione (o dalla notifica al tutore, in caso di minori) facendo opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione o secondo la procedura consultabile al link https://www.eavsrl.it/sanzioni/:

  • sul sito eavsrl.it utilizzando l’apposito modulo – invia un reclamo;
  • Personalmente, previo appuntamento a mezzo pec enteautonomovolturno@legalmail.it , presso l’Ufficio Controllo Bigliettazione a bordo e Sanzioni, in Piazzetta Cumana, 100 – 80125 Napoli (dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 15:30).

Nella contestazione presentata, in una qualsiasi delle modalità di cui sopra, è INDISPENSABILE indicare nel dettaglio: serie e numero del verbale, data, ora, linea, stazione e direzione di marcia, nonché i motivi dettagliati della contestazione, allegando (ovvero presentando materialmente nella modalità di cui al punto 2) la documentazione a supporto dell’istanza (scansione del verbale/titolo di viaggio/documento di identità).

ORDINANZA – INGIUNZIONE
In caso di esito sfavorevole dell' istanza presentata dall'interessato o, se questi non si avvale della possibilità di pagamento in forma ridotta, trascorsi i 60 giorni dall'infrazione (o dalla notifica al tutore, nel caso di minori), l' E.A.V. s.r.l. emette ordinanza - ingiunzione di pagamento per una somma pari alla sanzione intera maggiorata del costo del titolo di corsa semplice dovuto, oltre le spese di procedimento e le spese di notifica.

 

 OPPOSIZIONE AVVERSO L’ ORDINANZA - INGIUNZIONE
Contro l'ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'Art. 22 e ss. della Legge n. 689 del 24.11.1981, è ammessa opposizione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notifica. Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero. La data di notifica è quella del timbro postale come disposto dalla legge n. 890 del 20/11/1982 e s.m.i.

Informativa sulla protezione dei dati > “Leggi l’informativa sulla protezione dei dati personali in caso di rilascio verbale per irregolarità di viaggio